Requisiti per i lavori in quota mediante funi
Nel Decreto Legislativo n°81 del 2008, l’art. 116 dal titolo “Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi”, sono presenti indicazioni per i lavoratori che operano in quota mediante funi.
Il comma 1, indica i requisiti per chi impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi:
- Almeno due funi ancorate separatamente (fune di lavoro, fune di sicurezza);
- Imbracature idonee collegate alla fune di scurezza;
- Utilizzo di meccanismi di ascesa e discesa (dotati di un sistema autobloccante) collegati alla fune da lavoro, e di un dispositivo mobile contro le cadute che il lavoratore durante il lavoro agganciata alla fune di sicurezza;
- Tutti gli attrezzi utilizzati devono essere agganciati all’imbracatura o al sedile mediante accessori di vario tipo;
- Definire un programma dei lavori, da tenere sui luoghi di lavoro per esibirlo in caso di controllo dagli organi di vigilanza, in cui inserire “un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro”;
l’articolo 116, oltre a definire i requisiti tecnici indispensabili, obbliga il datore di lavoro a fornire la formazione adeguata ai lavoratori coinvolti nei lavori mediante funi (art. 116 comma 2), e inoltre stabilisce che la formazione, teorico-pratica, deve affrontare i seguenti argomenti (art. 116 comma 3):
“ – l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
– l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
– l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
– gli elementi di primo soccorso;
– i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
– le procedure di salvataggio.”
Come si fa a verificare le strutture idonee per lo svolgimento della formazione prevista nel D.Lgs 81/08 art. 116 comma 3? Quali sono i requisiti minimi dei soggetti formatori?
L’articolo 116 comma 4 per definire i soggetti formatori idonei per lo svolgimento per la formazione dei lavori mediante funi rimanda al ALLEGATO XXI che al punto 1 “ Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”:
“Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
– Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
– Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore
della sicurezza sul lavoro;
– ISPESL;
– Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
– Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
– Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell’Accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.”
Quindi per i lavoratori che si occupano di lavori mediante funi, devono frequentare corsi specifici di formazione che preveda anche un modulo pratico in cui poter simulare situazioni che si possono verificare durante le fasi di lavoro.
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